17 marzo 2007
Effetto-Belpietro
IL GARANTE VIETA con effetto immediato a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico, in relazione alla vicenda oggetto della presente decisione,
di diffondere dati personali in violazione del provvedimento del Garante del 21 giugno 2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2006, n. 147, pag. 86, in particolare del richiamato nono capoverso, lettere da a) ad e), allorché:
si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure
riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazioneo, ancora,
attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;
b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice);
d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 15 marzo 2007
si riferiscano a fatti e condotte private che non hanno interesse pubblico, oppure
riguardino notizie, dettagli e circostanze eccedenti rispetto all'essenzialità dell'informazioneo, ancora,
attengano a particolari della vita privata delle persone diffusi in violazione della tutela della loro sfera sessuale;
b) dà atto che la violazione del presente provvedimento costituisce reato perseguibile d'ufficio, punito con la reclusione da tre mesi a due anni (art. 170 del Codice) ed è fonte di responsabilità risarcitoria per danno (art. 15 del Codice);
c) stabilisce che ciascuna violazione venga denunciata senza ritardo dal Garante alla competente autorità giudiziaria (art. 154, comma 1, lett. i), del Codice);
d) dispone la pubblicazione del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché l'invio di copia della presente decisione al Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
Roma, 15 marzo 2007